Servizi Demografici
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Denuncia di Nascita
Modalità
La dichiarazione di nascita di un figlio (denuncia di nascita) può essere fatta:
- presso
il comune di nascita: entro 10 giorni dalla nascita, il genitore, o
suo procuratore, deve presentarsi all'ufficio nascite del comune dove
è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e
l'attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha
assistito al parto);
- presso
il centro di nascita: entro 3 giorni, il genitore, o
suo procuratore, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro
dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di
identità valido e con l'attestazione di nascita. L'atto viene
poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita,
oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza
indicato dai genitori quando questi abbiano residenza in comuni diversi;
- presso
il comune di residenza dei genitori: soltanto i genitori possono,
entro 10 giorni, fare la dichiarazione di nascita al comune di
residenza. Il genitore deve presentarsi all'ufficio nascite del
proprio comune di residenza con un documento di identità
valido e con l'attestazione di nascita.
Se i genitori risiedono in comuni diversi, la
dichiarazione può essere resa indifferentemente in uno dei due comuni.
Per le nascite avvenute nell'abitazione privata,
l'interessato può effettuare la denuncia di nascita
presso il comune di nascita o presso il comune di residenza dei genitori, o di
uno di essi, se hanno residenze diverse.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre registrata presso il
comune di residenza della madre.
Figli legittimi e figli naturali riconosciuti
Per i FIGLI LEGITTIMI la denuncia
di nascita può essere fatta dal padre, dalla madre, da un loro procuratore
speciale, dal medico, dall'ostetrica o da persona che ha assistito al parto.
Per i FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI, la denuncia deve avvenire
con la presenza dei due genitori nel caso in cui entrambi intendano
riconoscere il figlio, o con la presenza di un genitore nel caso in cui solo
uno intenda effettuare il riconoscimento.
Documentazione da presentare
- Documento di identità valido del
dichiarante;
- attestazione di nascita rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha
assistito al parto.
Casi particolari
- Nel caso di bimbo nato morto, la dichiarazione va fatta al
comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato vivo, ma morto prima della
denuncia di nascita, la dichiarazione va fatta al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato da genitori stranieri residenti all'estero, la
dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o
al comune di nascita;
- nel caso di bimbo nato da genitori italiani residenti all'estero, la
dichiarazione può essere fatta al centro di nascita (ospedale o casa di cura) o
al comune di nascita.
Normativa di riferimento
- D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato
civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi
informatici".
- D.P.R. n. 396 del 3
novembre 2000 "Regolamento per la revisione
e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma
dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e
circolari integrative.
- D.P.R. n
323 del 6 settembre 1989 "Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull'anagrafe e sul censimento
degli italiani all'estero"
- L.
n 470 del 27 ottobre 1988 "Anagrafe e censimento degli italiani
all'estero".